Telecamere e condominio, un binomio possibile? Vediamo quanto afferma il Garante della privacy e cosa è possibile e non possibile fare.
Per affrontare e chiarire l’argomento, è stato interpellato il Garante della privacy, secondo il quale la telecamera che viene posizionata sugli spazi privati non può riprendere gli spazi comuni. Il rischio, infatti, è quello di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, disciplinato dall’articolo 615 bis del Codice penale.
Secondo il vademecum del Garante della privacy “Il condominio e la privacy”, “quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse ad esempio attraverso apparati tipo webcam– non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello.
Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.
Attenzione, dunque, quando si tratta di telecamere e condominio. Per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, le telecamere installate in spazi privati non possono riprendere spazi comuni.
È possibile poi installare delle telecamere da parte del condominio per scoprire chi non effettua la raccolta differenziata e fa correre allo stabile il rischio di essere sanzionato per il mancato rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti. L’impianto di videosorveglianza può essere installato con finalità di controllo all’esito della valutazione sul legittimo interesse effettuata in base a quanto disposto nelle Linee guida 3/2019 dall’Edpb (European data protection board). Ma vediamo come fare, analizzando tutti gli step necessari.
Le sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale
L’articolo 70 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile recita: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”.
È importante sapere che l’installazione delle telecamere per il controllo sulla raccolta differenziata si deve limitare al punto della raccolta dei rifiuti, evitando di riprendere i passanti nell’area dove non si gettano via i rifiuti.
L’installazione delle telecamere di videosorveglianza deve essere approvata dall’assemblea di condominio con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Una volta ottenuto il via libera da parte dell’assemblea è possibile procedere all’installazione, rispettando però le indicazioni fornite dal Garante della privacy, che sono:
- “procedere all’affissione di un cartello, in un luogo visibile anche di notte e prima del raggio d’azione della telecamera, che avvisi i passanti della presenza delle stesse;
- far custodire i filmati da un responsabile del trattamento che abbia i requisiti tecnici ed organizzativi previsti come obbligatori dall’articolo 28 Gdpr che potrà visionarli solo qualora vi sia la necessità di punire un comportamento illecito e non per altri fini;
- conservare i filmati per il tempo strettamente necessario per reprimere eventuali condotte illecite e, quindi, a detta del Garante, per un periodo che non sia superiore ai sette giorni lavorativi, oppure 24/48 ore in caso di area con un dipendente (portiere), nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori”.